(Legge n° 289, 27 dicembre 2002)
1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con
decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente
da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal
Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e
delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale
della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della
farmaco-vigilanza del Ministero della salute e il presidente
dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.
(Abrogato dall'articolo 5,
comma 3, del DPR 86/07 - ndr)
3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono
essere confermati una sola volta.
(Abrogato dall'articolo 5,
comma 3, del DPR 86/07 - ndr)
4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.