(Decreto del Presidente della repubblica n° 129, 28 marzo 2003)
1. Il dipartimento dell'innovazione svolge attività e interventi di propulsione e vigilanza per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria e a sostegno di azioni di studio e creazione di reti integrate di servizi sanitari e sociali per l'assistenza a malati acuti, cronici, terminali, ai disabili ed agli anziani.
2. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:
a) direzione generale dei farmaci e dispositivi medici;
b) direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica;
c) direzione generale del personale, organizzazione e bilancio.
3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa farmacovigilanza;
b) pubblicità dei medicinali e di altri prodotti;
c) dispositivi medici;
d) prodotti usati in medicina o per il miglioramento dello stato di salute;
e) biocidi e prodotti cosmetici;
f) produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento delle relative tabelle;
g) studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci;
h) registri della popolazione per la farmacoepidemiologia;
i) funzionamento della segreteria del Comitato etico nazionale.
4. La direzione generale di cui al comma 2, lettera b), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) ricerca scientifica in materia sanitaria e funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;
b) promozione della ricerca tecnologica in materia sanitaria;
c) disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping;
d) rapporti con l'università e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
e) vigilanza sull'Istituto superiore di sanità, sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge;
f) informazioni alle regioni e agli operatori a supporto delle decisioni relative all'uso delle tecnologie mediche.
5. La direzione generale di cui al comma 2, lettera c), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) organizzazione, bilancio e personale del Ministero, con particolare riferimento all'individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali ed alla relativa acquisizione;
b) formazione del personale, relazioni sindacali, contrattazione e mobilità compresa quella dipartimentale.