(Decreto legislativo n° 196, 30 giugno 2003)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltā di fornire un'unica informativa per una pluralitā di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 č integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attivitā amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.