(Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 28 dicembre 2007)
1. La compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature.
2. A tal fine, l'Autorità sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico possibili modalità compensative, entro il 1° gennaio 2008, riferite sia al maggior impegno di potenza, sia al maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1.
3. La compensazione della spesa di cui al comma 1 è cumulabile con la compensazione prevista dall'art. 2, comma 1, in presenza dei rispettivi requisiti di ammissibilità.