(Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 28 dicembre 2007)
1. Il cliente in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, per avere accesso alla compensazione, presenta apposita richiesta al comune di residenza. La richiesta, per i soli clienti in condizioni di disagio economico, è riferita alle forniture di energia per una sola abitazione di residenza dei componenti il nucleo familiare in possesso dei requisiti ISEE di cui all'art. 2, comma 3.
2. Il comune, anche attraverso supporto informatico, valuta e ammette le domande di cui al comma 1, previa verifica che il livello di ISEE relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda sia compreso nel limite indicato all'art. 2, comma 4 ovvero previa presentazione del certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale di appartenenza, attestante le gravi condizioni di salute di uno dei componenti il nucleo familiare tali da richiedere l'utilizzo delle apparecchiature medico terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica di cui all'art. 3, comma 1.
3. In caso di esito positivo della procedura di ammissione, il comune rilascia al cliente di cui al comma 1, un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione e comunicano al soggetto competente, individuato ai sensi del comma 5, gli elementi informativi necessari alla gestione dei clienti tutelati.
4. Ai fini della valutazione e dell'ammissione delle richieste formulate ai sensi del comma 1, il comune provvede ordinariamente in via diretta, fatte salve le facoltà previste dalle disposizioni di cui al titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua:
a) il soggetto della filiera elettrica competente a ricevere il certificato nonchè gli elementi informativi di cui al comma 3, e a gestire ed erogare la compensazione;
b) le modalità con cui la medesima compensazione è trasferita ai clienti finali.
6. L'impresa di distribuzione di energia elettrica è tenuta a verificare che il cliente agevolato connesso alla propria rete risulti effettivamente titolare della potenza elettrica impegnata oggetto di compensazione e che le utenze cui si riferiscono le apparecchiature di cui all'art. 3, comma 1 siano incluse negli elenchi di cui la medesima impresa è in possesso, anche ai fini dell'attuazione delle procedure di distacco programmato, fatta salva l'adozione di apposite misure del Ministero della salute, ai fini della individuazione delle apparecchiature di cui all'art. 3, comma 1.
7. Il cliente di cui al comma 1 è tenuto a comunicare con tempestività all'impresa fornitrice di energia elettrica il venir meno delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto e la relativa decorrenza.