(Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 28 dicembre 2007)
1. Nell'ambito della revisione del vigente ordinamento tariffario elettrico dei clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente decreto.
2. I maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività di cui all'art. 4, commi da 1 a 4, trovano copertura finanziaria nelle disponibilità del Fondo, di cui al comma 362 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L 'Autorità per l'energia elettrica e il gas monitora gli effetti delle disposizioni tariffarie del presente decreto dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della famiglia e della solidarietà sociale al fine dell'adozione di disposizioni modificative ed integrative.
4. Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.