Decreto legislativo 81/08 - articolo 23: Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

  Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

(Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008)

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformitą, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.


articolo precedente // articolo successivo