(modificato dall'articolo 110 del decreto legislativo 106/09 - ndr)
(Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008)
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e
l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei
valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è
composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero
della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanità,
dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in
rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(modificato dall'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 135/24 - ndr)
2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato
di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di
esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla
Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite
nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti
dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII,
XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
(modificato dall'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 135/24 - ndr)
3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro.