(Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008)
1. Fatto salvo quanto previsto per le attivitą disciplinate dal
capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni
previste dal trattato che istituisce la Comunitą europea
dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a
tutte le attivitą nelle quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivitą
lavorativa.
(modificato dall'articolo 8 del
decreto legislativo 135/24 - ndr)