(Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008)
1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che
possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti
cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima
misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento
e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
(modificato dall'articolo 14,
comma 1, del decreto legislativo 135/24 - ndr)
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.