(Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008)
1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi
regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da
esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che
ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti
comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i
dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi
di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle
esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul
territorio nazionale, nonchè i dati di carattere occupazionale
rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto
nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni
sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di
monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi
informativi di cui all'articolo 8.
(modificato dall'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 135/24 - ndr)
2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè
gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che
identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad
esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione
all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al
comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che
regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e
trasmissione delle informazioni.
(modificato dall'articolo 18,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 135/24 - ndr)
3. Presso l'ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di
neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni
rispettivamente dedicate:
(modificato dall'articolo 18,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 135/24 - ndr)
a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 135/24 - ndr)
4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'INAIL ed alle
regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con
periodicità annuale.
(modificato dall'articolo 18,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 135/24 - ndr)
5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni e province autonome.