(modificato dall'articolo 119 del decreto legislativo 106/09 - ndr)
(Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008)
1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione
dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonchč bonifica delle aree
interessate cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo
svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta
ogni tre anni, o con periodicitą fissata dal medico competente, sono
sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la
possibilitą di indossare dispositivi di protezione respiratoria
durante il lavoro.
(modificato dall'articolo 14,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 213/25- ndr)
2. I lavoratori che durante la loro attivitą sono stati iscritti
anche una sola volta nel registro degli esposti di cui
all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione
il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunitą
di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
(modificato dall'articolo 14,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 213/25- ndr)
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonchč esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunitą di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria.