DETERMINAZIONE DELL'AGENZIA ITALIANA
DEL FARMACO, 19 GENNAIO 2009
(Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12.02.09,
Supplemento ordinario n. 23, pag. 6)
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale per uso umano XELEVIA, autorizzata con procedura centralizzata dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 247/2009)
Regime di rimborsabilità e prezzo per le seguenti nuove indicazioni terapeutiche del medicinale XELEVIA: "Per pazienti con diabete mellito di tipo 2, Xelevia è indicato: • per migliorare il controllo glicemico in associazione con metformina quando dieta ed esercizio fisico più metformina da sola non forniscono un controllo adeguato della glicemia. • per migliorare il controllo glicemico in associazione con una sulfonilurea quando dieta ed esercizio fisico più la dose massima tollerata di una sulfonilurea da sola non forniscono un controllo adeguato della glicemia e quando la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza. • per migliorare il controllo glicemico in associazione con una sulfonilurea e metformina quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi farmaci non forniscono un controllo adeguato della glicemia. Per pazienti con diabete mellito di tipo 2 nei quali è appropriato l'uso di un agonista PPAR; (cioè un tiazolidinedione), Xelevia è indicato: • in associazione con l'agonista PPAR; quando dieta ed esercizio fisico piùl'agonista PPAR; da solo non forniscono un controllo adeguato della glicemia".
Articolo 1 - Classificazione ai fini della rimborsabilità
Articolo 2 - Classificazione ai fini della fornitura
Articolo 3 - Classificazione ai fini della copertura economica
Articolo 4 - Condizioni e modalità di impiego
Articolo 4 - Studio di monitoraggio intensivo
Articolo 6 - Disposizioni finali
Informazioni sul farmaco sul sito dell'EMEA: EPAR