(Decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, 29 dicembre 2008)
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.
2. Tutti i Valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.