(Decreto legislativo n° 106, 3 agosto 2009)
1. All'articolo 243 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite
del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'articolo 25 del presente
decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.".
(modificato dall'articolo 17,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 135/24 - ndr)