(Decreto legislativo n° 150, 27 ottobre 2009)
1. Gli organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto
dei dirigenti, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 5 durante il periodo di riferimento e
propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.
(modificato dall'articolo 4, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 74/2017 - ndr)
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico
amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione.
(abrogato dall'articolo 4, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 74/2017 - ndr)