(Decreto legislativo n° 150, 27 ottobre 2009)
1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:
a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettivitą;
(modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 74/2017 - ndr)b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attivitą e dei servizi anche attraverso modalitą interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacitą di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonchč all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
g) la qualitą e la quantitą delle prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunitą.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 74/2017 - ndr)