(Decreto-legge n. 78/10 come convertito dalla legge n. 122, 30 luglio 2010)
1. (soppresso).
2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonchè alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonchè il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012
nel
potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti
per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto
della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita
dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2
dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo è così modificato: «Per
il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e
finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva
all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei
requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche
per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli
anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di
invalidità civile.».
(abrogato dall'articolo
39, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 62/24 - ndr)
4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di
accertamenti di
verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di
invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS è
autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni
mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata
da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo
20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
(abrogato dall'articolo 39,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 62/24 - ndr)
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione
di
handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi
accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto
previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che
accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere
indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato
l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti
previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A
tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni
internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I
componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione
di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il
mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo
12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di
formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte
relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa
l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere
esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando
a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre
risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e
l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo
individualizzato.
(abrogato dall'articolo
39, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 62/24 - ndr)