ESTRATTO DETERMINAZIONE V&A.PC/II/985 DEL 31 DICEMBRE 2010
(Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16.12.11,
Supplemento ordinario n. 41, pag. 153)
Specialità Medicinale: AVALOX
Confezioni:
034436016/M - " 400 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 5 COMPRESSE IN BLISTER
PP/AL
034436028/M - " 400 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 7 COMPRESSE IN BLISTER
PP/AL
034436030/M - " 400 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 10 COMPRESSE IN
BLISTER PP/AL
034436042/M - " 400 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 25 (5X5) COMPRESSE IN
BLISTER PP/AL
034436055/M - " 400 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 50 (5X10) COMPRESSE IN
BLISTER PP/AL
034436067/M - " 400 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 70 (7X10 ) COMPRESSE
IN BLISTER PP/AL
034436079/M - " 400 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 80 (16X5) COMPRESSE IN
BLISTER PP/AL
034436081/M - " 400 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 100 (10X10) COMPRESSE
IN BLISTER PP/AL
Titolare AIC: BAYER S.P.A.
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0155/001/II/038
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: E' autorizzata la modifica degli
stampati alle sezioni: 4.1 - 4.2 - 4.4 - 5.1 - 5.2 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e dei corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo. E' autorizzata la seguente aggiunta indicazione: malattia
infiammatoria pelvica lieve o moderata (cioè infezione del tratto superiore
dell'apparato genitale femminile, comprese la salpingite e l'endometrite),
non associata ad ascesso tubo-ovarico o pelvico.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.