1. Ciascuna regione e provincia autonoma di cui all'art. 3 cura il sistema di gestione della componente CNS delle TS-CNS, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, in modo da garantire almeno le seguenti funzionalitą principali:
a) richiesta «attivazione carta»;
b) richiesta «modifica stato carta»;
c) richiesta «storia e dettagli della carta».
2. Ciascuna regione e provincia autonoma di cui all'art. 3 acquisisce i dati anagrafici secondo le modalitą indicate nel Piano operativo redatto ai sensi dell'allegato 2 del presente decreto.