(Decreto del Ministero della Salute, 12 aprile 2012)
(decreto abrogato dal DMS del 02.12.16, articolo 16 - ndr)
1. L'importazione e l'esportazione di sangue e dei suoi prodotti, destinati alla produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro, sono autorizzate dal Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure.
2. Il richiedente presenta l'istanza, sottoscritta dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, in conformitą ai requisiti previsti nell'allegato 6.