(Decreto legislativo n° 85, 30 maggio 2012)
1. All'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), le parole: «o all'Istituto superiore di sanitą» sono soppresse.
2. All'articolo 10, dopo il comma 2 č inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di cellule riproduttive o embrioni il CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 2, lettere a) e b), al Registro dell'ISS di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.».