(Decreto-legge n. 216, 11 dicembre 2012)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, comma 1, le parole: "e alle imprenditrici agricole a titolo principale" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonchè alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni";
b) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»;
c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì, alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»;
2) al comma 2, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "previsti ai commi 1 e 1-bis".
2. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.
3. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonchè da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»;
b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma".