(Decreto-legge 179/12 come convertito dalla legge n. 221, 17 dicembre 2012)
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei
dati e
documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da
eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
(modificato dall'articolo 11,
comma 1, lettera a) del decreto-legge 34-20, dall'articolo
21, comma 1, lettera a-bis), del DL 4/22 come convertito dalla legge 25/22 -
ndr)
2. Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,
nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di:
(modificato dall'articolo
17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 69/13, come convertito dalla
legge 98/13, dall'articolo 11,
comma 1, lettera b) del decreto-legge 34-20,
dall'articolo
21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4/22 - ndr)
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 69/13, come convertito dalla legge 98/13 - ndr)
3. Il FSE è alimentato in maniera continuativa, senza
ulteriori
oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura
l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei
servizi socio-sanitari regionali, nonchè, su richiesta del
cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.
(modificato dall'articolo 11,
comma 1, lettera c) del decreto-legge 34-20,
dall'articolo
21, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4/22 - ndr)
3-bis. Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla
base
del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale
può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono
essere inseriti nel fascicolo medesimo.
(aborogato dall'articolo 11,
comma 1, lettera d) del decreto-legge 34-20 - ndr)
4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono
perseguite
dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi
socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.
(modificato dall'articolo 11,
comma 1, lettera e) del decreto-legge 34-20,
dall'articolo
21, comma 1, lettera d), del decreto-legge 4/22 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 21, comma 1, lettera e), del decreto-legge 4/22 - ndr)
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE
di cui al
comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, può
essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre
nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza
sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato
consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione
sanitaria.
(modificato dall'articolo
21, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4/22 - ndr)
6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2
sono
perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonchè dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti
delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei
dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel
FSE, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed
elaborazione dei dati definiti, con il decreto di cui al comma 7, in conformità ai
principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel
trattamento dei dati personali.
(modificato dall'articolo
17, comma 1, lettera c), del decreto-legge 69/13, come convertito dalla
legge 98/13 - ndr)
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti
nel FSE, di
cui all'ultimo periodo del comma 2, può essere realizzata soltanto
in forma protetta e riservata secondo modalità determinate dal
decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni
software adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le
soluzioni secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma
7.
(modificato dall'articolo
21, comma 1, lettera g), del decreto-legge 4/22 - ndr)
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere
del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo
154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
stabiliti: i contenuti del FSE e i limiti di responsabilità e i compiti
dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di
codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare
nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti
dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al
FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e
le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo
univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta
dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del FSE a livello
regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche
del sistema pubblico di connettività.
(modificato dall'articolo
17, comma 1, lettera d), del decreto-legge 69/13, come convertito dalla
legge 98/13, dall'articolo
21, comma 1, lettera h), del decreto-legge 4/22 - ndr)
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda
digitale
italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, è integrata per gli
aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal
Ministro della salute, il cui incarico è svolto a titolo gratuito.
(abrogato dall'articolo
21, comma 1, lettera i), del decreto-legge 4/22 - ndr)
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma
10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per a protezione dei
dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di
mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e
tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o
prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono
aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attività di
tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è
svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le
attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale.
(modificato dall'articolo 3 della
legge 29/19 - ndr)
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma
25-bis,
di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati, in conformità alle disposizioni
di cui agli articoli 20,
22 e
154 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso
ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono
conoscere, nonchè le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
(modificato dall'articolo
21, comma 1, lettera l), del decreto-legge 4/22 - ndr)
14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono
in ogni
caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza,
indispensabilità e necessità di cui agli
articoli 3,
11 e
22 del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
(modificato dall'articolo
21, comma 1, lettera l), del decreto-legge 4/22 - ndr)
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio
dell'ottimizzazione e razionalizzazione delle spesa informatica,
anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione,
realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture
tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni
o dei servizi da queste erogate.
(modificato dall'articolo
17, comma 1, lettera e), del decreto-legge 69/13, come convertito dalla
legge 98/13, dall'articolo 1,
comma 232, lettera a), della legge 382/2016,
dall'articolo
21, comma 1, lettera m), del decreto-legge 4/22 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 17, comma 1, lettera f), del decreto-legge 69/13, come convertito dalla legge 98/13 - ndr)