Legge 125/15 - testo coordinato del DL - articolo 9 undecies: Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti

  Articolo 9 undecies - Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti

(Decreto-legge 78/15 come convertito dalla legge n. 125, 6 agosto 2015)

1. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, nonchè del recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su livello del finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, è autorizzato a concedere anticipazioni:

a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato alla medicina penitenziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e per i quali non sia già previsto uno specifico regime di anticipazione, ovvero non siano stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è erogata in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultima ripartizione delle disponibilità finanziarie approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(vedi modifica apportata dall'articolo 34, comma 3, del Decreto-legge 50/17 - ndr)

3. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce ed assegna alle università le risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni alle università, a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
(modificato dall'articolo 542 della legge 197/22 - ndr)

4. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzati in sede di conguaglio eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.


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