Legge 167/16 - articolo 3: Centro di coordinamento sugli screening neonatali

  Articolo 3 - Centro di coordinamento sugli screening neonatali

(Legge n. 167, 19 agosto 2016)

1. Al fine di favorire la massima uniformitā nell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale č istituito presso l'Istituto superiore di sanitā il Centro di coordinamento sugli screening neonatali.

2. Il Centro di cui al comma 1 č composto da:

a) il direttore generale dell'Istituto superiore di sanitā, con funzioni di coordinatore;

b) tre membri designati dall'Istituto superiore di sanitā, dei quali almeno uno con esperienza medico-scientifica specifica in materia;

c) tre membri delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti affetti dalle patologie di cui alla presente legge e dei loro familiari;

d) un rappresentante del Ministero della salute;

e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Ai componenti del Centro di cui al comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Al Centro di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti compiti:

a) monitorare e promuovere la massima uniformitā di applicazione degli screening neonatali sul territorio nazionale;

b) collaborare con le regioni per la diffusione delle migliori pratiche in tema di screening neonatale;

c) individuare standard comuni per la realizzazione degli screening neonatali;

d) definire le dimensioni del bacino d'utenza di ciascun centro di screening di riferimento per la regione al fine di accorpare, se necessario, aree geografiche contigue;

e) fornire informazioni codificate e standardizzate ai servizi territoriali per l'assistenza alle famiglie dei neonati sui rischi derivanti dalle patologie metaboliche ereditarie, nonchč sui benefici conseguibili attraverso l'attivitā di screening, offrendo anche informazioni sulla terapia e sulle migliori cure disponibili per la specifica malattia metabolica;
(modificato dall'articolo 544, lettera c), della legge 145/18 - ndr)

f) stabilire, per le finalitā di cui alle lettere a) e d), le modalitā di raccolta dei campioni di sangue nonchč di consegna dei medesimi, entro quarantotto ore dal prelievo, presso i centri di screening di riferimento per la regione;

g) istituire un archivio centralizzato sugli esiti degli screening neonatali al fine di rendere disponibili dati per una verifica dell'efficacia, anche in termini di costo, dei percorsi intrapresi.

5. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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