Legge 167/16 - articolo 5: Disposizione transitoria

  Articolo 5 - Disposizione transitoria

(Legge n. 167, 19 agosto 2016)

1. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto disposto dalla presente legge, in conformitą a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


articolo precedente // articolo successivo