(Decreto del Ministero della Salute, 2 dicembre 2016)
1. L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di sangue e di emocomponenti a uso trasfusionale č rilasciata dal Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 5.
2. Nel caso in cui le unitā di sangue e di emocomponenti non risultino completamente conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione č necessario specificare il motivo della non conformitā e dichiarare l'avvenuta acquisizione del consenso informato del ricevente.