(Decreto del Ministero della Salute, 2 dicembre 2016)
1. L'importazione e l'esportazione di sangue e dei suoi prodotti, destinati alla produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro, sono autorizzate dal Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico.
2. Il richiedente presenta l'istanza, sottoscritta dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, in conformitą ai requisiti previsti nell'Allegato 7.