DMS 02.12.15 - articolo 17: Clausola di invarianza finanziaria

  Articolo 17 - Clausola di invarianza finanziaria

(Decreto del Ministero della Salute, 2 dicembre 2016)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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