(Decreto del Ministero della Salute, 2 dicembre 2016)
Documentazione da presentare ai sensi dell'art. 12, ai fini della importazione - esportazione di sangue ed emocomponenti a uso trasfusionale.
Il medico responsabile del servizio trasfusionale presenta specifica istanza di autorizzazione dalla quale risulti:
generalità del paziente e motivo della richiesta;
numero di unità;
identificazione dell'unità;
esito dei test di validazione biologica dell'unità, previsti dalla normativa vigente;
controlli immunoematologici sul donatore;
nazione di destinazione o di provenienza;
struttura sanitaria ricevente;
data del trasporto;
mezzo e modalità di trasporto;
modalità di conservazione;
piano di viaggio del corriere e frontiera di passaggio.