(Legge n. 219, 22 dicembre 2017)
1. La persona minore di etą o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacitą di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacitą per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontą.
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore č espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilitą genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontą della persona minore, in relazione alla sua etą e al suo grado di maturitą, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignitą.
3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile č espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignitą.
4. Il consenso informato della persona inabilitata č espresso
dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato
nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda
l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito
sanitario, il consenso informato č espresso o rifiutato anche
dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo
conto della volontą del beneficiario, in relazione al suo grado di
capacitą di intendere e di volere.
(vedi
sentenza della Corte Costituzionale 10 marzo - 13 giugno 2019 -
ndr)
5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona
interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in
assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui
all'articolo 4, o il rappresentante legale della
persona minore
rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano
appropriate e necessarie, la decisione č rimessa al giudice tutelare
su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei
soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del
medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
(vedi
sentenza della Corte Costituzionale 10 marzo - 13 giugno 2019 -
ndr)