(Decreto del Ministero della Salute, 17 settembre 2018)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto:
le unità organizzative competenti delle regioni e delle province autonome, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, hanno accesso ai dati relativi ai propri assistiti e, in forma aggregata e anonima, ai dati raccolti dalle altre anagrafi vaccinali regionali;
le unità organizzative, specificamente individuate, della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e della Direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico-sanitario del Ministero della salute, hanno accesso ai dati personali della generalità degli assistiti.
2. Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, i competenti uffici del Ministero della salute accedono ai dati in forma aggregata e anonima.
3. Ai fini di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, le unità organizzative competenti delle regioni e delle province autonome, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, e le unità organizzative, specificamente individuate, della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e della Direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico-sanitario del Ministero della salute accedono ai dati personali in forma individuale.