DMS 17.09.18 - articolo 4: Accesso ai dati

  Articolo 4 - Accesso ai dati

(Decreto del Ministero della Salute, 17 settembre 2018)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto:

le unità organizzative competenti delle regioni e delle province autonome, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, hanno accesso ai dati relativi ai propri assistiti e, in forma aggregata e anonima, ai dati raccolti dalle altre anagrafi vaccinali regionali;

le unità organizzative, specificamente individuate, della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e della Direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico-sanitario del Ministero della salute, hanno accesso ai dati personali della generalità degli assistiti.

2. Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, i competenti uffici del Ministero della salute accedono ai dati in forma aggregata e anonima.

3. Ai fini di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, le unità organizzative competenti delle regioni e delle province autonome, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, e le unità organizzative, specificamente individuate, della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e della Direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico-sanitario del Ministero della salute accedono ai dati personali in forma individuale.


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