(Decreto-legge 35/19 come convertito dalla legge n. 60, 25 giugno 2019)
1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del
Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria,
sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore
della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo
12 dell'Intesa 23
marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista
dall'articolo 2, comma 71, della legge
23 dicembre 2009, n. 191. I
predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale,
di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario
regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le
risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite,
definito dall'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione,
per
garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in
servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto incremento
di spesa del 5 per cento è subordinato all'adozione di una
metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli
enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile
2015, n. 70, e con
l'articolo 1, comma 516, lettera c),
della legge 30 dicembre 2018, n.
145.
(modificato dall'articolo
25, comma 4 septies, lettera a), del DL 162/19 come modificato dalla legge 8/20,
dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
183/2020 - ndr)
2. Ai fini del comma 1, la spesa è considerata, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. La predetta spesa è considerata al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il
Ministero della
salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possono
ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1, di un
ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già
sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
(modificato dall'articolo
25, comma 4 septies, lettera b), del DL 162/19 come modificato dalla legge
8/20 - ndr)
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73, della
legge 23
dicembre 2009, n. 191, si applicano con riferimento a quanto previsto
dal presente articolo. Le regioni indirizzano e coordinano la spesa
dei propri enti del servizio sanitario in conformità a quanto è
previsto dal comma 1.
(modificato dall'articolo
25, comma 4 septies, lettera c), del DL 162/19 come modificato dalla legge
8/20 - ndr)
(vedi modifica apportata dall'articolo 25, comma 4 septies, lettera d), del DL 162/19 come modificato dalla legge 8/20 - ndr)
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si
applicano alle regioni e alle Province autonome che provvedono al
finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario
nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato.
(vedi
ricorso per questione di legittimità costituzionale del 4.09.19,
ordinanza
3-21 dicembre 2020 - ndr)
4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: «il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica» sono soppresse;
2) le parole: «per il medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica»;
b) al sesto periodo, le parole: «del blocco automatico del turn over e» sono soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto vincolo».
4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 è istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106».
4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: «e, specificamente, in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; d) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti».
5. Nelle more della formazione della sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma 4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma 4-quinquies del presente articolo.
5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista dal primo periodo del presente comma per le regioni commissariate può essere estesa alle regioni sottoposte ai piani di rientro.