(Decreto-legge 35/19 come convertito dalla legge n. 60, 25 giugno 2019)
1. Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: «I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonchè, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso»;
b) al comma 548, dopo le parole: «dei medici», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e dei medici veterinari»;
c) dopo il comma 548 sono aggiunti i seguenti:
«548-bis. Le aziende e gli enti del
Servizio sanitario
nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei
limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente,
possono procedere fino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal
decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono
utilmente collocati nella graduatoria di cui al
comma 547, fermo
restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di
formazione medica specialistica. Il contratto non può avere durata
superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica,
fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo
24, commi
5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del
titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo
non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso
di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del
contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari specializzandi
assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica
dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla
prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività
assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e
veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività
assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia
raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle
attività professionalizzanti nonchè al programma formativo seguito
e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti
alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione
specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto
dall'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università
interessate sono definite le modalità di svolgimento della
formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative
teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti
didattici della scuola di specializzazione universitaria. La
formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è
svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purchè
accreditati ai sensi dell'articolo
43 del decreto legislativo n. 368
del 1999, ovvero presso gli Istituti di ricovero e cura a
carattere
scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno
diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di
formazione specialistica di cui agli
articoli 37 e seguenti del
decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il
trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo
carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a
quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è
rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data
del conseguimento del relativo titolo di formazione medica
specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma
sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della
dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del
comma 548.
(modificato dall'articolo
5 bis, comma 1, lettera b), del DL 162/19 come modificato dalla legge 8/20,
dall'articolo 3 bis, comma 1,
lettera c), del DL 34/20 come convertito dalla legge 77/20, dal
comma 3 quater dell'articolo 12 del decreto legge
24/22 come convertito dalla legge 52/22, dall'articolo
4-ter, comma 1, lettera a), del DL 198/22 come convertito dalla legge 14/23,
dall'articolo 14 del decreto-legge
34/23, dall'articolo 44
quater, comma 1, del DL 19/24 come convertito dalla legge 56/24, dall'articolo
1, comma 342, della legge 207/24 - ndr)
548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:
a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;
b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni».
3. Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022, e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti.
4. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole «corso di rispettiva frequenza» sono inserite le seguenti: «fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»;
b) al comma 2, le parole «possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo» sono sostituite dalle seguenti: «prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo».
5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (soppressa);
b) all'articolo 24, comma 3, sono abrogate le lettere d) ed e).
6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b-quinquies) dopo le parole «sulla base di accordi regionali o aziendali» sono aggiunte le seguenti: «, potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico e dello psicologo, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente: «m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinchè sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonchè specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati.».