(Decreto-legge n. 34, 19 maggio 2020)
(convertito, senza modificazioni, dalla legge 77/20 - ndr)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020";
b) al comma 5, le parole "130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "380 milioni".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.