Decreto-legge 65/21 - articolo 14: Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19

  Articolo 14 - Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19

(Decreto-legge n. 65, 18 maggio 2021)

1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.

2. La certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.


premessa // articolo 17