(Decreto-legge 111/21 come convertito dalla legge n. 133, 24 settembre 2021)
1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, č inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori
impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e
socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale
previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica
altresģ a tutti i
soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attivitą lavorativa nelle strutture di cui all'articolo
1-bis,
incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi
titolo, ospitano persone in situazione di fragilitą.
(modificato dal decreto-legge 172/21, articolo 1,
comma 1, lettera c) e dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 24/22 - ndr)
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis,
incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi
titolo, ospitano persone in situazione di fragilitą, e i datori di
lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette
strutture attivitą lavorativa sulla base di contratti esterni
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente
articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
17-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalitą di cui al primo
periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro
possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le
informazioni necessarie secondo le modalitą definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
(modificato dal decreto-legge 172/21, articolo 1,
comma 1, lettera c) - ndr)
4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di
interesse sanitario nonchč ai lavoratori dipendenti delle strutture
di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture
semiresidenziali e le
strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilitą, si applicano le disposizioni dell'articolo 4,
a eccezione
del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che
non sono dovuti la retribuzione nč altro compenso o emolumento,
comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento
dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del
piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 10.
(modificato dal decreto-legge 172/21, articolo 1,
comma 1, lettera c) - ndr)
5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse
le
strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo,
ospitano persone in situazione di fragilitą, in violazione delle
disposizioni del comma 1 del presente articolo nonchč la violazione
delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente
articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo
4, commi 1, 3, 5 e 9,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2-bis,
del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74».
(modificato dal decreto-legge 172/21, articolo 1,
comma 1, lettera c) - ndr)