(Decreto-legge 228/21 come convertito dalla legge n. 15, 25 febbraio 2022)
1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età, e di migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonchè di sviluppare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;
b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da stress.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto..
3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione,
ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza
pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle
risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese
relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti
privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti
nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito
nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle
diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il
contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
Le modalità di presentazione della domanda per accedere al
contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali,
per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10
milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al
comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come
indicato nella tabella C allegata al
presente decreto.
(modificato dall'articolo 25 del decreto-legge 115/22,
dall'articolo 538 della legge 197/22,
dall'articolo 22 bis del
decreto-legge 145/23 come modificato dalla legge 191/23, dall'articolo
4, comma 8-quater, del DL 215/23 come modificato dalla legge di conversione
18/24 - ndr)
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.