DMS 20.01.22 - articolo 3

  Articolo 3

(Decreto del Ministero della Salute, 20 gennaio 2022)

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le risorse attribuite dal presente decreto sono immediatamente accertabili dalle amministrazioni attuatrici.

2. Costituiscono parte integrante del CIS i Piani operativi regionali, comprendenti gli Action Plan per ciascuna linea di investimento. Le regioni e le province autonome perfezionano con il Ministero della salute, entro il 28 febbraio 2022, i Piani operativi regionali e gli Action Plan di propria competenza.

3. L'assegnazione delle risorse oggetto del presente decreto di riparto è revocata qualora il CIS non venga sottoscritto con l'amministrazione attuatrice entro il 31 maggio 2022 e comunque, nel caso di mancato raggiungimento della Milestone EU che prevede l'approvazione di tutti i CIS con tutte le regioni e province autonome entro il 30 giugno 2022. Il Ministero della salute, in qualità di amministrazione titolare, provvede alla conseguente rimodulazione della programmazione nell'assegnazione definitiva delle risorse.

Il presente decreto viene inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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