(Decreto del Ministero della Salute, 31 marzo 2022)
1. Fino all'adozione dei sistemi elettronici messi a disposizione dall'International Narcotics Control Board (INCB) delle Nazioni Unite e dall'United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) per il rilascio di permessi di importazione ed esportazione in modalitą elettronica di sostanze stupefacenti e psicotrope e relativa rendicontazione, sono prorogate le semplificazioni previste dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2020, recante «Modalitą semplificate da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91 del 6 aprile 2020.
2. Le richieste di autorizzazione all'importazione, esportazione e transito di cui al comma 1, possono essere presentate dai soggetti previamente autorizzati ai sensi degli articoli 17, 19, 32, 36, 37 e 49 del testo unico e dalle farmacie ospedaliere, per l'importazione di medicinali carenti o non autorizzati all'immissione in commercio in Italia per singoli pazienti o cumulative, utilizzando i modelli per le richieste di rilascio dei permessi di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope in forma elettronica, pubblicate sul sito del Ministero della salute.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.