1. Al fine di garantire l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing), gli incarichi già conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020, prorogati da ultimo con l'ordinanza n. 805 del 5 novembre 2021 e in essere alla data del 31 dicembre 2021, possono essere prorogati fino al 31 marzo 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di euro 5.809.050,00, a valere sui fondi stanziati per l'emergenza.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulle contabilità speciali o sul conto di tesoreria unica intestate ai Presidenti di regione e provincia autonoma - soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.
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