1. Al fine di garantire una pił efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania, per il supporto delle attivitą delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, gli incarichi conferiti ai medici, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020, come prorogati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 737 del 2 febbraio 2021, dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 776 del 14 maggio 2021 e dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 805 del 5 novembre 2021, possono essere prorogati, nel limite di una unitą, fino al 31 marzo 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di euro 24.570,00, a valere sui fondi stanziati per l'emergenza.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione Campania - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.
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