DMS 09.06.22 - articolo 3: Compiti degli Istituti zooprofilattici sperimentali

  Articolo 3 - Compiti degli Istituti zooprofilattici sperimentali

(Decreto del Ministero della Salute, 9 giugno 2022)

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell'ambito delle proprie specifiche competenze:

a) collaborano alla programmazione nazionale e regionale al fine di integrare la sorveglianza epidemiologica, il monitoraggio, la valutazione dei risultati, la valutazione del rischio e gli interventi associati all'utilizzo degli animali e dei prodotti di origine animale come indicatori di contaminazione ambientale;

b) concorrono all'individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio innovativi diretti al perseguimento delle finalità del SNPS;

c) partecipano e supportano nell'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e contribuiscono alla definizione ed all'attuazione dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione;

d) individuano i fabbisogni formativi in materia di prevenzione associata all'utilizzo degli animali e dei prodotti di origine animale come indicatori di contaminazione ambientale, promuovono e realizzano, anche in collaborazione con altri enti, programmi di formazione che rispondano alle esigenze emerse.


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