DMS 09.06.22 - articolo 4: Compiti dell'Istituto superiore di sanità

  Articolo 4 - Compiti dell'Istituto superiore di sanità

(Decreto del Ministero della Salute, 9 giugno 2022)

1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'Istituto superiore di sanità, di concerto con il Ministero della salute, svolge funzioni di coordinamento, indirizzo e supporto tecnico-scientifico del SNPS, al fine di contribuire allo sviluppo e all'armonizzazione dello stesso.

2. I compiti di coordinamento e supporto dell'Istituto superiore di sanità comprendono, in via prioritaria:

a) identificazione, sviluppo e aggiornamento di approcci, criteri, metodi e procedure di valutazione di rischi e impatti sanitari e loro promozione e accettazione a livello regolatorio in linea con l'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, sia in riferimento alle diverse vie e fonti di esposizione a fattori ambientali e climatici (scenari di esposizioni aggregate e multiple) sia alla parte di tossicologia predittiva e caratterizzazione del pericolo;

b) definizione di direttive, linee guida e standard sanitari (health and evidence-based) per il controllo dell'esposizione ambientale, di pericoli chimici, biologici e fisici, mediante approcci di tossicologia predittiva ed epidemiologia;

c) ricerca, raccolta, analisi, sintesi e comunicazione di dati resi disponibili da tutte le componenti del SNPS nei settori scientifici e tecnici nei settori di competenza e per le finalità di cui al presente decreto;

d) interventi volti all'individuazione e alla definizione di rischi chimici, fisici e biologici emergenti nei settori di competenza quali, tra l'altro, l'impatto sulla salute dei cambiamenti climatici, al fine di contribuire alla definizione delle priorità nazionali di intervento in settori strategici anche diversi da quello sanitario e ambientale, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 27 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;

e) assistenza tecnico-scientifica alle istituzioni nazionali o territoriali per la gestione di emergenze o crisi sanitarie associate a determinanti ambientali e climatici;

f) istruzione, formazione e rafforzamento delle capacità del SNPS attraverso la formazione dei professionisti della salute e dell'ambiente, in particolar modo nella valutazione dei rischi e dell'impatto sulla salute con un approccio di prevenzione primaria, anche attraverso un programma nazionale di formazione continua in salute ambiente biodiversità e clima;

g) proposta di iniziative volte al rafforzamento del ruolo del SNPS mirate, tra l'altro, allo sviluppo di adeguate strategie di comunicazione su questioni ambientali e sanitarie e di misure efficaci per la loro attuazione, assicurando l'approccio One Health nel suo sviluppo «Planetary Health»;

h) contributo nella realizzazione e nell'aggiornamento di criteri, modelli e metodi di acquisizione, elaborazione, integrazione, analisi, interpretazione e condivisione di dati di monitoraggio ambientale e biomonitoraggio, integrati con aspetti di tipo meccanicistico e di plausibilità biologica, al fine di adeguare i piani di sorveglianza epidemiologica alle migliori pratiche;

i) iniziative volte a promuovere e a rafforzare la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari ai mutamenti ambientali e climatici anche derivanti da cambiamenti socio-economici, in coerenza con i principi di equità e prossimità.


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