DMS 09.06.22 - premessa

  Premessa

(Decreto del Ministero della Salute, 9 giugno 2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 9, 32, 117, comma 2, lettera r) e comma 3, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 10 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'organizzazione territoriale del Servizio sanitario nazionale, prevedendo che «alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di Unità sanitarie locali»;

Visto in particolare, l'art. 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419, «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Visto l'art. 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che individua i Dipartimenti di prevenzione quali strutture operative dell'Unità sanitaria locale per garantire la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita, con il compito, tra l'altro, di «promuovere azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale»;

Visti, inoltre, gli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei Dipartimenti di prevenzione individuando la «tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali»;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni, recante il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, concernente regolamento recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183» che disciplina tra l'altro l'organizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 ottobre 2014, recante «Approvazione dello Statuto dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106»;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 marzo 2016, recante «Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106»;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Visto l'art. 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132, di «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» che definisce i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che individua i livelli essenziali di assistenza tra cui «prevenzione collettiva e sanità pubblica» e nell'ambito delle aree di intervento prevede il programma «Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati» precisando che in tale area di intervento, i programmi e le relative prestazioni sono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel rispetto dell'art. 7-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del succitato regolamento (UE), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) 2021/241;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti», che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2 del decreto-legge summenzionato che individua, tra gli interventi finanziati con le risorse del piano, l'investimento «Salute, ambiente, biodiversità e clima» collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6-Salute Health del PNRR «Istituzione del Sistema nazionale salute, ambiente e clima» ed ha l'obiettivo di definire un nuovo assetto della prevenzione collettiva e sanità pubblica, in linea con un approccio One Health nella sua evoluzione «Planetary Health»;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)»;

Visti, in particolare, i commi 3 e 4 del citato art. 27, di cui al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che definiscono rispettivamente le funzioni ed i soggetti che fanno parte del SNPS;

Visto, infine, il comma 5 del summenzionato decreto-legge, ove si prevede che «con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del regolamento UE/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4, svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3»;

Considerato, inoltre, il Piano nazionale prevenzione 2020-2025, che, in linea con gli orientamenti europei e internazionali, e tenendo conto degli orientamenti produttivi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, nonchè dei nuovi LEA e in continuità con il PNP 2014-2019: propone una strategia intersettoriale e integrata, finalizzata a realizzare sinergie tra i servizi sanitari, preposti alla salute umana e a quella animale, e quelli preposti alla tutela ambientale, per potenziare l'approccio One Health, con l'obiettivo di ridurre le malattie e le morti premature evitabili correlate all'impatto ambientale di pratiche produttive per tutelare la salute e il benessere delle persone e degli animali;

Ritenuto, pertanto, necessario individuare gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del regolamento UE/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i soggetti di cui al richiamato comma 4, svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al menzionato comma 3;

Acquisita altresì l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta svoltasi in data 8 giugno 2022;

Decreta:


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