DMS 19.12.22 - articolo 1

  Articolo 1

(Decreto del Ministero della Salute, 19 dicembre 2022)

1. E' approvato l'unito schema-tipo di convenzione, parte integrante del presente decreto (allegato A), che tiene conto dei principi strategici per l'autosufficienza nazionale di cui all'art. 14 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, prevedendo adeguati livelli di raccolta del plasma e un razionale e appropriato utilizzo dei medicinali emoderivati e degli intermedi derivanti dalla lavorazione del plasma nazionale, anche nell'ottica della compensazione interregionale e dei programmi di cooperazione internazionale e/o cessione a fini scientifici o umanitari.

2. Lo schema di cui all'allegato A riporta i contenuti essenziali degli atti, con i quali le regioni e le province autonome, singolarmente o consorziandosi fra loro, regolamentano e formalizzano il rapporto con le aziende di frazionamento e di produzione di medicinali derivati da sangue o plasma raccolto sul territorio nazionale, autorizzate ai sensi dell'art. 15, comma 4 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

3. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro della salute del 12 aprile 2012, recante «Schema tipo di convenzione tra le regioni e le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, emanato in attuazione del previgente art. 15, comma 2 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

4. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


premessa