(Decreto legislativo n. 18, 23 febbraio 2023)
1. I controlli interni sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12.
2. Per l'esecuzione dei controlli interni il gestore idro-potabile si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi, in tutti i casi conformi alle specifiche indicate nell'allegato III; i controlli interni non possono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano i controlli esterni di cui all'articolo 13.
3. I gestori idro-potabili provvedono all'inserimento dei
risultati
dei controlli interni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro
i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a
norma dell'articolo 19, comma 1, lettera, b),
comunicandoli
contestualmente alle Aziende sanitarie locali e alle regioni e
province competenti per territorio; i risultati dei controlli
interni, conseguiti a seguito dei programmi di controllo di cui
all'articolo 12, comma 2, contengono eventuali
controlli integrativi
straordinari attuati per le finalitā del presente decreto.
(modificato dall'articolo 13,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 102/25 - ndr)
4. Nel caso di conformitā dell'acqua ai parametri
stabiliti
all'allegato I, Parte A, B, C e D,
la trasmissione dei risultati dei
controlli interni č effettuata entro novanta giorni
dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre
centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati
non conformi, non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi
gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo
15.
(modificato dall'articolo 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 102/25 - ndr)
5. I risultati dei controlli interni registrati in AnTeA:
a) sono resi accessibili da parte del
CeNSiA all'EGATO di
competenza e ad ARERA per le specifiche finalitā di pertinenza;
(modificata dall'articolo 13,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 102/25 - ndr)
b) sono resi disponibili da parte del CeNSiA all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le specifiche finalitā di competenza, anche per adempiere agli obblighi di informazione di cui all'articolo 18 e assicurare la disponibilitā delle informazioni a livello di Commissione europea e Agenzia europea per l'ambiente.