Decreto legislativo 18/23 - articolo 17: Accesso all'acqua destinata al consumo umano

  Articolo 17 - Accesso all'acqua destinata al consumo umano

(Decreto legislativo n. 18, 23 febbraio 2023)

1. Le regioni e province autonome adottano le misure necessarie per migliorare l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare assicurandone l'accesso ai gruppi vulnerabili ed emarginati, migliorandone l'accesso per chi gią ne beneficia e promuovendo l'uso di acque di rubinetto.

2. Ad integrazione della legislazione vigente sul territorio nazionale volta a garantire la fornitura del quantitativo minimo vitale di acqua agli utenti domestici del servizio idrico integrato che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1, le regioni e province autonome:

a) individuano sul proprio territorio le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili tra cui senzatetto, rifugiati, individui appartenenti a culture minoritarie stanziali o nomadi, nonchč i motivi di tale mancanza di accesso;

b) adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate a garantire l'accesso all'acqua destinata al consumo umano;

c) adottano una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso alle acque per gli edifici prioritari, quantomeno per aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;

d) adottano azioni volte a promuovere l'utilizzo di acqua potabile di rubinetto:

1) creando dispositivi e punti di erogazione dell'acqua all'esterno e all'interno degli spazi pubblici, nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici, in modo proporzionato alla necessitą di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia, e promuovendo la fruibilitą dei punti di accesso all'acqua mediante appropriata informazione;

2) incoraggiando o incentivando la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione;

3) avviando campagne di informazione per i cittadini circa la qualitą dell'acqua destinata a consumo umano.

3. Le regioni e province autonome rendono disponibili una serie di dati contenenti le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l'accesso e promuovere l'uso delle acque destinate al consumo umano di cui al precedente comma 2, inclusa la percentuale della popolazione che ne ha l'accesso, trasmettendola nel sistema AnTeA entro il 12 gennaio 2029 e aggiornandola successivamente ogni sei anni; tali disposizioni non si applicano all'acqua in bottiglia o in contenitori.

4. Le regioni e province autonome adottano misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti minimi previsti dall'allegato I, per la quantitą ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali.

5. Le regioni e province autonome, negli ambiti di loro competenza, esercitano poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autoritą locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana e all'accesso all'acqua.


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