(Decreto legislativo n. 18, 23 febbraio 2023)
1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, i gestori idro-potabili assicurano agli utenti informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione, gestione e qualitą dell'acqua potabile fornita, conformemente all'allegato IV, punto A, e nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a tutti gli utenti periodicamente, almeno una volta all'anno, nella forma pił appropriata e facilmente accessibile, anche nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti, e comprendono almeno:
a) le informazioni concernenti la qualitą delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori;
b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;
c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonchč le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del gestore idro-potabile;
d) il confronto del consumo idrico annuo
del nucleo familiare con
la media nazionale, se applicabile, conformemente alla lettera c);
(modificata dall'articolo
16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 102/25 - ndr)
e) un collegamento al sito istituzionale contenente le informazioni di cui all'allegato IV.
3. Al fine di assicurare gli obiettivi del presente articolo, l'ARERA adotta le misure necessarie per quanto di competenza, nell'ambito delle disposizioni di disciplina e controllo del servizio idrico integrato.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili
da
parte dei gestori idro-potabili nel cloud del PSA richiamato
all'Allegato VI, Parte I, e trasmesse
con periodicitą almeno
semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA.
(modificato dall'articolo
16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 102/25 - ndr)